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Cos'è l'anatocismo
Per
anatocismo, s'intende la prassi bancaria in forza della quale
vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza
trimestrale, i c.d. interessi composti (o interessi sugli
interessi).
In pratica,
gli interessi vengono dalla Banca conteggiati ogni trimestre,
esposti come "voce" nell'estratto conto, per finire sommati al
saldo debitore finale.
Così facendo,
gli interessi "capitalizzati" nel trimestre precedente producono,
allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che
vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in una
spirale senza fine.
Tale prassi è
illegittima.
Le clausole
contenute nei contratti bancari alludenti a tale "prassi" (c.d.
clausole anatocistiche) sono infatti nulle, perché in violazione
del divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 c.c.
Tale norma da
ultimo citata, espressamente dispone che "in mancanza di usi
contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo
dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione
posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi
dovuti da almeno sei mesi".
Non consta,
infatti, che le Banche agiscano sulla scorta di un uso normativo
consolidato sin dalla data di entrata in vigore del codice civile,
unica condizione in base alla quale la clausola anatocistica possa
considerarsi valida.
Le Banche,
del resto, non possono invocare in loro favore alcun "uso"
formatosi e consolidatosi dopo l'entrata in vigore del codice
civile, posto che nel nostro ordinamento, i c.d. usi "contra legem"
non sono tollerati, come si desume agevolmente - ed a tacer
d'altro - dall'art. 1 delle preleggi sulle fonti del diritto e la
loro gerarchia.
Le sentenze
sull'anatocismo
Con sentenza
n.21095 del 4/11/04, le Sezioni Unite della Cassazione civile (il
massimo organo collegiale della Corte Suprema) hanno sancito, una
volta per tutte, l'illegittimità dell'anatocismo bancario, già
riconosciuta con diverse sentenze sezionali.
L’anatocismo
bancario è quel meccanismo perverso in base al quale le banche
calcolavano gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri
precedenti: per es. se su una somma mutuata di 1.000, alla fine
del I trimestre era maturato 10 di interessi, dal 1° aprile
conteggiavano gli interessi non più su 1.000 bensì su 1.010; e
così via, producendo un effetto “valanga”. Pare che circa 300.000
piccoli imprenditori siano falliti “grazie” a questo giochino. I
correntisti bancari taglieggiati sono, invece, diversi milioni,
chi per piccole somme, chi per somme consistenti o importanti. Il
tutto, in aperto spregio al Codice Civile che vieta questa prassi.
Sia cinque
anni fa, sia ora, queste decisioni della Corte di Cassazione hanno
suscitato enorme scalpore.
Sui mass
media si sta svolgendo una specie di gara al sensazionalismo, a
chi è più bravo a disinformare e confondere i cittadini. Chi
sostiene che è tutto facile e che le banche saranno costrette a
restituire 25mln, oppure 30mln o addirittura 63mln di Euro,
creando illusioni nei correntisti e allarme tra le autorità
governative. Chi mette le mani avanti e spaventa i correntisti,
“sparando” costi giudiziari di 4.500/5.000 €., che sono almeno 3
volte quelli effettivi (in quanto, in Tribunale, vanno da un
minimo fisiologico di 750 ad un massimo di 1.500€). Chi invita
tutti a rivolgersi al Giudice di Pace (che ha, tuttavia, solo una
competenza fino a 2.582,28 €), sorvolando sul fatto che non tutti
sono in grado di farlo senza un avvocato e che, in ogni caso,
occorre prima (tentare di) aprire una trattativa con la banca,
meglio ancora se muniti di una consulenza tecnica contabile. Chi
consiglia, invece, di rivolgersi all’Ombudsman bancario (una sorta
di arbitro), quando invece il reclamo iniziale può riguardare solo
i due anni precedenti alla data della presentazione: per cui,
ormai, solo i rapporti bancari dal novembre 2002 in poi, quando da
tempo l’anatocismo non era più praticato per legge!
Il problema
si presenta immediatamente complesso e delicato, per questo
consigliamo di eseguire un calcolo, il più possibile preciso, per
valutare prima che affrontare un eventuale ricorso ai danni delle
Banche. Questo è il motivo essenziale per cui consigliamo
l'acquisto di Acheloo, che con una spesa contenuta, aiuterà a
produrre quella documentazione tecnico-contabile che sta alla base
dei ricorsi.
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