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ANATOCISMO

Cos'è l'anatocismo

Per anatocismo, s'intende la prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i c.d. interessi composti (o interessi sugli interessi).

In pratica, gli interessi vengono dalla Banca conteggiati ogni trimestre, esposti come "voce" nell'estratto conto, per finire sommati al saldo debitore finale.

Così facendo, gli interessi "capitalizzati" nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in una spirale senza fine.

Tale prassi è illegittima.

Le clausole contenute nei contratti bancari alludenti a tale "prassi" (c.d. clausole anatocistiche) sono infatti nulle, perché in violazione del divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 c.c.

Tale norma da ultimo citata, espressamente dispone che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi". 

Non consta, infatti, che le Banche agiscano sulla scorta di un uso normativo consolidato sin dalla data di entrata in vigore del codice civile, unica condizione in base alla quale la clausola anatocistica possa considerarsi valida.

Le Banche, del resto, non possono invocare in loro favore alcun "uso" formatosi e consolidatosi dopo l'entrata in vigore del codice civile, posto che nel nostro ordinamento, i c.d. usi "contra legem" non sono tollerati, come si desume agevolmente - ed a tacer d'altro - dall'art. 1 delle preleggi sulle fonti del diritto e la loro gerarchia.

 

Le sentenze sull'anatocismo

Con sentenza n.21095 del 4/11/04, le Sezioni Unite della Cassazione civile (il massimo organo collegiale della Corte Suprema) hanno sancito, una volta per tutte, l'illegittimità dell'anatocismo bancario, già riconosciuta con diverse sentenze sezionali.

L’anatocismo bancario è quel meccanismo perverso in base al quale le banche calcolavano gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti: per es. se su una somma mutuata di 1.000, alla fine del I trimestre era maturato 10 di interessi, dal 1° aprile conteggiavano gli interessi non più su 1.000 bensì su 1.010; e così via, producendo un effetto “valanga”. Pare che circa 300.000 piccoli imprenditori siano falliti “grazie” a questo giochino. I correntisti bancari taglieggiati sono, invece, diversi milioni, chi per piccole somme, chi per somme consistenti o importanti. Il tutto, in aperto spregio al Codice Civile che vieta questa prassi.

Sia cinque anni fa, sia ora, queste decisioni della Corte di Cassazione hanno suscitato enorme scalpore.

Sui mass media si sta svolgendo una specie di gara al sensazionalismo, a chi è più bravo a disinformare e confondere i cittadini. Chi sostiene che è tutto facile e che le banche saranno costrette a restituire 25mln, oppure 30mln o addirittura 63mln di Euro, creando illusioni nei correntisti e allarme tra le autorità governative. Chi mette le mani avanti e spaventa i correntisti, “sparando” costi giudiziari di 4.500/5.000 €., che sono almeno 3 volte quelli effettivi (in quanto, in Tribunale, vanno da un minimo fisiologico di 750 ad un massimo di 1.500€). Chi invita tutti a rivolgersi al Giudice di Pace (che ha, tuttavia, solo una competenza fino a 2.582,28 €), sorvolando sul fatto che non tutti sono in grado di farlo senza un avvocato e che, in ogni caso, occorre prima (tentare di) aprire una trattativa con la banca, meglio ancora se muniti di una consulenza tecnica contabile. Chi consiglia, invece, di rivolgersi all’Ombudsman bancario (una sorta di arbitro), quando invece il reclamo iniziale può riguardare solo i due anni precedenti alla data della presentazione: per cui, ormai, solo i rapporti bancari dal novembre 2002 in poi, quando da tempo l’anatocismo non era più praticato per legge!

 

Il problema si presenta immediatamente complesso e delicato, per questo consigliamo di eseguire un calcolo, il più possibile preciso, per valutare prima che affrontare un eventuale ricorso ai danni delle Banche. Questo è il motivo essenziale per cui consigliamo l'acquisto di Acheloo, che con una spesa contenuta, aiuterà a produrre quella documentazione tecnico-contabile che sta alla base dei ricorsi.
 

 

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